La nuova legge sul diritto d’autore
È entrata in vigore da poco (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n° 21 del 25 Gennaio 2008) la nuova legge sul diritto d’autore, la n. 2 del 2008, e già fioccano le polemiche e le intepretazioni. Il nocciolo della legge, che riguarda la riproduzione attraverso la rete internet di immagini e musiche protette dal diritto d’autore, è l’articolo 2, che va ad aggiungere un comma (il comma 1 bis) all’articolo 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633, che recita
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
È quindi possibile inserire nei siti immagini e musiche protette dal diritto d’autore purché questo avvenga per uso didattico o scientifico, le opere siano a bassa risoluzione o degradate e non vi sia scopo di lucro. Vi sono però dei punti in cui la legge non è chiarissima e lascia spazio a svariate interpretazioni.
Ad esempio, quando si parla di immagini degradate non è ben chiaro a cosa ci si riferisca. Ci si riferisce ad immagini con dimensioni ridotte rispetto all’originale? perché, ad esempio, una immagine in formato jpeg è una immagine compressa, e nella compressione c’è comunque una perdita di qualità rispetto all’immagine originale, quindi una immagine in formato jpeg ha una qualità degradata rispetto all’immagine originale. Quindi si potrebbe pensare che pubblicando una immagine in formato jpeg, indipendentemente dalle dimensioni dell’immagine, si rientri nei casi previsti dalla legge.
Analoghe considerazioni per le musiche, una canzone in formato mp3 ha una qualità inferiore, ed è quindi degradata, rispetto alla canzone nel formato originale.
Altro punto da tenere in considerazione è la mancanza di scopo di lucro che vi deve essere per poter pubblicare opere coperte dal diritto d’autore. Un sito che ad esempio pubblica una immagine coperta da diritto d’autore e che nella stessa pagina presenta i classici banner pubblicitari (adsense e simili) si può dire che soddisfi questa condizione?
Insomma, ad oggi la legge c’è, ma non è chiarissima.
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